Esenzione IMU dei comproprietari di terreni edificabili: novità 2020
Fino all’introduzione della Legge di Bilancio 2020, i comproprietari dei terreni edificabili potevano usufruire della finzione di non edificabilità, prevista per CD e IAP, in modo da ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale.
La finzione di non edificabilità prevedeva che, anche se dal punto di vista urbanistico l’area rimaneva edificabile, ai fini dell’applicazione dell’IMU tale area si considerava terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito.
Nonostante la normativa in esame (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) specificasse che i soggetti beneficiari dell’agevolazione fossero solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la Circolare 3/DF/2012 affermava che tale beneficio potesse essere applicato anche ai contitolari del soggetto in possesso dei requisiti.
L’estensione del beneficio nasceva dalla posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15566/2010, in cui i giudici affermavano che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”.
In altre parole, bastava che uno solo dei comproprietari avesse i requisiti per estendere i vantaggi a tutti gli altri.
Tale posizione è stata per molto tempo criticata, in quando estendeva un’agevolazione concessa a chi materialmente lavora la terra a soggetti meri investitori, visto che posseggono il terreno senza lavorarlo.
Per intervenire e risolvere i fenomeni elusivi che si stavano verificando, il legislatore, con la Legge di Bilancio 2020, ha ridotto l’ambito applicativo della finzione di non edificabilità al solo titolare in possesso dei requisiti.
Nel testo della Legge di Bilancio, all’art. 1, comma 743, si legge infatti che “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e, nell’applicazione dell’imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi delle esenzioni o agevolazioni”.
A seguito della nuova disciplina, i contitolari che non sono in possesso della qualifica di CD o di IAP non potranno beneficiare dell’esenzione derivante dalla finzione di non edificabilità, e saranno tenuti a versare ordinariamente l’imposta facendo riferimento al valore venale in comune commercio dell’area.
Fonte: Consulenza Agricola.it
03/02/2020 | Circolare n. 47/2020