Dal 1° aprile arrivano i nuovi limiti per la denuncia dei depositi accise

Dal 1° aprile arrivano i nuovi limiti per la denuncia dei depositi accise

Dal 1° aprile 2020 si applicano le nuove misure di contrasto alle frodi in materia di accise introdotte dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019.

Con il Decreto Fiscale è stato modificato l’articolo 25 del Testo Unico sulle accise, abbassando i limiti per i depositi ad uso privato, agricolo e industriale, variando, quindi, gli adempimenti collegati.

Secondo le nuove disposizioni normative, gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

Inoltre, sono obbligati alla suddetta denuncia:

  • gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (prima il limite era di 25 metri cubi);
  • gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (prima il limite era di 10 metri cubi).

L’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane implica anche la tenuta del registro di carico e scarico che, per determinate categorie, subirà delle semplificazioni.

L’Agenzia delle Dogane, con determinazione n. 240433/RU del 27/12/2019, ha previsto modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per:

  • deposito minore, ossia il deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale aventi capacità compresa tra i 10 metri cubi e i 25 metri cubi;
  • distributore minore, ossia l’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti compresa tra i 5 metri cubi e i 10 metri cubi.

Entrambi questi soggetti saranno soggetti, dal 1° aprile 2020, alle seguenti disposizioni:

  1. gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il registro di carico e scarico senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
  2. il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  3. gli esercenti di cui al punto 1 contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
  4. le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2020;
  5. per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata alle ore 00:00 del 1° aprile 2020;
  6. le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione;
  7. le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile;
  8. gli esercenti di cui al punto 1 sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione sono allegati alle contabilità dell’impianto;
  9. in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli del Fisco. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
  10. il registro di carico e scarico e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Fonte: Consulenza Agricola.it

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