I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo per le filiere agroalimentari

I chiarimenti INPS sull’esonero contributivo per le filiere agroalimentari

I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole previsto dal dl Rilancio e sulla sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in agricoltura e per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, prevista dai decreti Ristori e Ristori bis.

 

L'esonero contributivo per le filiere agricole del decreto Rilancio

La legge di conversione del decreto Rilancio (dl 34-2020) ha previsto l'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

 

L'agevolazione è stata poi estesa dal decreto Agosto (dl 104-2020) alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, integrando le risorse stanziate per l’esonero.

 

Il messaggio INPS n. 4353 del 19 novembre 2020

 

Con il messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 riguardo all'esonero della quota di contribuzione delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

 

L'Istituto evidenzia che la sospensione contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comporta che l'assenza del versamento, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco provvisoriamente indicati nel messaggio n. 3341/2020 e confermati nell'elenco allegato al Decreto interministeriale.

 

Allo stesso modo, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'esposizione debitoria è esclusa da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero.

 

Il messaggio INPS n. 3341 del 15 settembre 2020

 

Con il messaggio n. 3341-2020 l'INPS ha ricapitolato il funzionamento della misura introdotta dal decreto Rilancio e fornito indicazioni su una serie di aspetti non dettagliati nel testo normativo.

 

In particolare, l'Istituto ha chiarito che:

 

– l’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

– la categoria dei beneficiari può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco elencati nell'Allegato n. 1 al messaggio INPS,

– per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo,

– l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, mentre restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, infine, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

 

Esonero contributi INPS per agricoltura e pesca nei decreti Ristori

Il decreto Ristori (dl 137-2020) ha successivamente previsto un esonero contributivo per la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, dagli effetti negativi del perdurare dell'epidemia e in particolare delle restrizioni imposte alle attività di bar, pub e ristoranti a causa del Covid.

 

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. La misura, aperta anche a lavoratori autonomi in agricoltura, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è stata estesa dal decreto Ristori Bis (dl 149-2020) anche al mese di dicembre 2020.

 

In entrambi i casi, a fronte dell'agevolazione, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Il messaggio INPS n. 4272 del 13 novembre 2020 sull'esonero contributivo per l'agroalimentare

 

Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, l'INPS ricorda che lo sgravio contributivo è da ritenersi autorizzato, per entrambe le mensilità di novembre e dicembre, nell’ambito del regime di aiuti di Stato notificato dal Governo alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 e approvato da Bruxelles con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, come già chiarito anche dal Ministero delle Politiche agricole.

 

Le domande di accesso all’esonero contributivo devono essere inoltrate all’INPS utilizzando il modello telematico che sarà reso disponibile dall’Istituto. In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi della sospensione dei contributi già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero – un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore.

 

Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.

 

I chiarimenti INPS alla luce del Milleproroghe

 

Con il Messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021, l'INPS chiarisce che, alla luce di quanto disposto dal decreto Milleproroghe, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero di cui al decreto Ristori, viene sospeso fino al 16 febbraio 2021 il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con la predetta rata per effetto dell'esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.

 

Il provvedimento anticipa che l'importo da versare della rata sospesa sarà comunicato dall'INPS con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

 

Più tempo per il pagamento dei contributi sospesi per i lavoratori autonomi in agricoltura

 

Con il Messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021, l'INPS ha comunicato il differimento del termine per il pagamento della rata con scadenza originaria al 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020.

 

In attesa del completamento delle implementazioni procedurali per rendere disponibile l’istanza di esonero, il termine per il pagamento della rata è rinviato fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare. La comunicazione sarà effettuata con apposita news individuale, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento.

Autore: FASI Founding Aid Strategies Investments

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