Fatture elettroniche di fine anno: ecco quando detrarre l'IVA

Fatture elettroniche di fine anno: ecco quando detrarre l’IVA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il momento dal quale è possibile detrarre l’imposta coincide con l’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, quindi:

  • consegna o spedizione per la vendita dei beni;
  • pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi.

Ai fini della detrazione, il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture, indicando data, ditta, denominazione del fornitore, ammontare imponibile e ammontare dell’imposta, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

La regola generale distingue:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che sono registrate a gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute a dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019. In questo caso è possibile detrarre l’IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2019;
  • fatture ricevute a dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale IVA integrativa.

Per le fatture elettroniche può presentarsi il caso in cui una fattura è stata emessa dal cedente a dicembre 2019, messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, ma non sia pervenuta al cessionario.

In questi casi, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito Web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario.

Se, dunque, la fattura è stata emessa a dicembre 2019, ma per cause tecniche non viene consegnata dall’SDI, la detrazione si applicherà nei seguenti modi:

  • se la fattura è presa in visione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate entro il mese di dicembre 2019, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 o, al massimo, con la dichiarazione IVA dell’anno 2019 (30 aprile 2020);
  • se la fattura è presa in visione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva dell’anno 2020 (30 aprile 2021).

Si ricorda che la regola, secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non può essere applicata per le operazioni dell’anno precedente.

Fonte: Consulenza Agricola.it

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