Prorogata la scadenza per la revisione obbligatoria delle macchine agricole

Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla bese delle date di immatricolazione. In particolare l’ art.11 comma 5-ter “al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali” sposta i termini di revisione  per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.

Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5°   anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:

DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE
entro il 31.12.1983   31.12.2022
 dal 01.01.1984 al 31.12.1996  31.12.2023
 dal 01.01.1997 al 31.12.2019  31.12.2024

Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell’art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:

  1. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
  2.  macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi 
  3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza

Per il mondo agricolo, da un punto di vista, il provvedimento è positivo perché allunga le scadenze previste in precedenza che portavano le date di un anno e mezzo prima. E per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, fissata al 30 giugno 2021, i termini erano già scaduti.

Come mai si è creata questa situazione? I principi generali della Legge ci sono, però mancano alcuni decreti attuativi che consentono di renderla pienamente operativa. Al momento, infatti, non sono ancora stati individuati, come per le automobili o i mezzi commerciali, dei Centri autorizzati ad effettuare le revisioni. L’operazione può essere effettuata solo a quello “istituzionale” della Motorizzazione Civile. Ed essendo milioni in Italia le macchine agricole da verificare, sono notevoli le difficoltà per le aziende del settore di rispettare l’obbligo nei tempi indicati.

Inoltre, mancano alcune regole tecniche come le modalità di esecuzione dei controlli e i requisiti minimi richiesti. E quindi il collaudo diventa impossibile, anche perché le macchine agricole hanno caratteristiche strutturali molto diverse tra di loro. L’obbligo, infatti, riguarda i trattori gommati, ma anche quelli cingolati, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore o inferiore a 1,5 tonnellate, ma solo se le dimensioni di ingombro superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza: le macchine operatrici come gli spartineve, le spanditrici di sabbia, i carrelli.

Revisione macchine agricole esito e sanzioni

 Il decreto mit 20.5.2015  prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.” Si tratta in particolare :

  • della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
  •  sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita’ tecnica

 Inoltre è previsto che “Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.”

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