Le misure per l’agricoltura nel Decreto Agricoltura

Con il Decreto Rilancio destiniamo 1 miliardo e 150 milioni di euro per l'agricoltura. Misure importanti, per garantire liquidità alle aziende, tutelare i lavoratori e la loro sicurezza e rilanciare il settore.

 

Il DDL “Bilancio 2021” (AC n. 2790), la cui approvazione definitiva è prevista entro la fine del mese di dicembre, contiene alcune novità fiscali per il settore agricolo.

Innanzitutto, l’art. 6, DDL “Bilancio 2021”, dispone la proroga per l’anno 2021 dell’esonero contributivo introdotto dalla “Legge di Bilancio 2020” a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola.

In particolare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un massimo di ventiquattro mesi, ai suddetti coltivatori diretti e IAP è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’art. 8, DDL “Bilancio 2021”, estende al 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali ed agrari, introdotta dalla “Legge di Bilancio 2017” a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Di conseguenza, è abrogata la disposizione introdotta dalla “Legge di Bilancio 2020” che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei redditi dominicali ed agrari dal 1/01/2021.

L’art. 13, DDL “Bilancio 2021”, dispone poi la proroga all’anno 2021 del c.d. bonus verde, ossia della detrazione IRPEF del 36%, entro una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, riconosciuta al proprietario o detentore dell’immobile che sostiene spese per interventi di:

·       sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

·       realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’art. 21, DDL “Bilancio 2021”, prevede l’istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di € 150 milioni per l’anno 2021. I criteri e le modalità attuative di tale fondo saranno definiti da un apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Da ultimo, l’art. 185, commi da 1 a 13, DDL “Bilancio 2021”, introduce nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali ed immateriali) effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2022 (30/6/2023 qualora entro il 31/12/2022 il fornitore accetti l’ordine di acquisto del bene e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il credito d’imposta spetta in misura differenziata, sulla base del costo e dell’anno di acquisizione dei beni ricompresi nell’allegato 1, Legge n. 232/2016 (10%, 30% e 50% per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021, 10%, 20% e 40% per gli investimenti effettuati nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 o 30/6/2023). Per i beni immateriali di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta spetta nella misura unica del 20% del costo di acquisizione, per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2022 (o 30/6/2023). Infine, per i beni materiali e immateriali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo di acquisizione dei beni per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 e del 6% per gli investimenti effettuati nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 (o 30/6/2023), pur nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo (contro le precedenti cinque quote annuali). Tuttavia, per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a cinque milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale.

Qualora non fossero concessi termini più ampi alla fruizione del credito maturato, per alcuni settori, specie quello agricolo, occorrerà valutare con attenzione la possibilità di fruire concretamente del credito d’imposta.

 

Fonte: Consulenza Agricola.it

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