Infortuni sul lavoro, ecco la rivalutazione delle rendite Inail

Infortuni sul lavoro

Scatta la rivalutazione annuale degli importi relativi alla retribuzione per la liquidazione delle rendite Inail per una serie di settori tra i quali l’agricoltura. Sul sito Inail è stata pubblicata la circolare 30 dell' 8 novembre 2019 relativa alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale che ricorda che dal 2000 vengono adeguate ogni anno le retribuzioni di riferimento sulla base della variazione dei prezzi accertata dall’Istat. Per il 2019 la variazione registrata dall’Istat è dell’1,1%.

 

Ecco gli interventi che interessano il settore agricolo. La retribuzione convenzionale annua è fissata in 24.981,61 euro,

 

In particolare per i lavoratori subordinati a tempo determinato il calcolo avviene sulla retribuzione annua convenzionale e quindi 24.981,61 euro.

 

Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si tiene conto della retribuzione effettiva compresa entro un minimo di 16.554,30 euro e massimo di 30.743,70 euro. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi si calcola la retribuzione annua convenzionale pari a 16.554,30 euro che è un importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

 

Sempre per il settore agricolo dal 1° gennaio 2019 l’importo degli assegni una tantum per i superstiti è di 10.000 euro e la rivalutazione di tale assegno decorrerà dal 2020.

 

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera e cioè di 43,35 euro, mentre per gli autonomi la retribuzione giornaliera minima è quella prevista per il settore industriale pari a 48,74 euro.

 

Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso è stato così deciso: per quanto riguarda l’inabilità permanente per i lavoratori subordinati a tempo determinato si tiene conto della retribuzione annua convenzionale (24.981,61 euro), per quelli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione effettiva sui cui si calcolano le rendite che decorrono dal 1° gennaio 1982 e di minimo 16.554,30 euro e massima 30.743,70 euro.

 

Per i subordinati a tempo indeterminato con rendite che decorrono anteriormente al 1° gennaio 1982 vale la retribuzione annua convenzionale di 24.981,61.

 

Per i lavoratori autonomi con rendite precedenti al 1° giugno 1993 la base è la retribuzione annua convenzionale (24.981,61 euro), mentre se la rendita decorre dal 1° giugno il riferimento è la retribuzione minimale del settore industriale di 16.554,30 euro.

 

L’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa con la rivalutazione ammonta a 545,02 euro.

 

Gli importi degli assegni continuativi per inabilità sono rivalutati di 383,06 euro per inabilità dal 50 al 59%, di 534,53 dal 60 al 79%, 917,69 euro dall’80 all’89%, 1.300,82 euro dal 90 al 100%, 1.845,83 euro 100%.

 

Fonte: Il Punto Coldiretti