Cambiamenti climatici e gestione del rischio agevolata

Sono abbastanza recenti gli effetti provocati da una gelata eccezionale verificatasi tra 6 e il 9 aprile e che ha colpito tutta la penisola. Eccezionale perchè verificatasi dopo un periodo di caldo anomale, e perché l’abbassamento di temperatura, che ha raggiunto valori abbondantemente sotto lo zero termico fino a -6 °C, è durata molte ore e per più notti consecutive

 

In questi giorni si sta ancora procedendo alla conta dei danni che sicuramente sono importanti in particolare per tutta la frutta precoce: ciliegie, nettarine, pesche, albicocche; in alcune aree risultano azzerate anche le produzioni di kiwi e dell’uva da vino. La gelata si è verificata dopo un periodo di caldo anche esso fuori dall’ordinario, che ha stimolato la ripresa vegetativa di molti fruttiferi, aggravandone gli effetti.

In seguito alla gelata da più parti si è attivata la rincorsa alla richiesta dello stato di calamità naturale. Ma siamo certi che sia questa la strada per tutelare il lavoro delle imprese agricole? La storia lo dovrebbe insegnare, ma sembra che non sia così. Da anni i rimborsi ex-post, attivati in seguito al verificarsi di eventi metereologici estremi, non hanno mai ristorato i danni verificatisi. Fatto 100 i danni censiti, il rimborso non è andato oltre il 5% con l’erogazione avvenuta dopo 3-4 anni. Può essere questa la soluzione? Assolutamente no!

Nel nostro paese è attivo un sistema agevolato per la gestione del rischio in agricoltura il cui strumento principale è la copertura assicurativa: il sistema probabilmente non è perfetto, ma comunque è tra i più evoluti in Europa. Un sistema a forte trazione nord dove si concentra circa l’83% dei valori assicurati, mentre i valori assicurati nel sud sono solo il 7,7%, ed il centro rappresenta circa il 9,3% A questo va aggiunta una considerazione generale: le risorse messe a disposizione dal Programma di sviluppo rurale nazionale per finanziare le coperture assicurative sono date dalle risorse versate da tutte le regioni, ma gli agricoltori del centro e del sud le utilizzano molto poco.

Per gestire i rischi climatici e quindi gli effetti delle avversità atmosferiche, le imprese agricole hanno a disposizione di strumenti per attutire il loro effetto e mettere in sicurezza almeno parte dei ricavi aziendali. Gli strumenti previsti sono tre: polizze assicurative, fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione del reddito (IST). In tutti e tre i casi è previsto un aiuto pubblico fino al 70% dei costi di adesione, ovvero il premio in caso di polizza, o l’adesione mutualistica in caso dei fondi a. valere sul Piano di sviluppo rurale nazionale.

Lo strumento assolutamente più utilizzato seppur con una penetrazione diversa secondo le diverse aree del paese è la polizza assicurativa. Tutte le produzioni vegetali sono assicurabili con le polizze agevolate e si possono coprire gli effetti di dodici avversità, suddivise in catastrofali ovvero alluvione, gelo-brina e siccità, di frequenza ovvero eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti ed accessorie, quali colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzi termici. Le diverse avversità possono essere assortite in pacchetti previsti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Le combinazioni possibili sono (tabella 1):
– A, sommatoria delle garanzie per le avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie;
– B, garanzia per tre avversità catastrofali e almeno una delle avversità di frequenza;
– C, garanzia per almeno tre delle avversità a scelta tra quelle di frequenza ed accessorie;
– D, garanzia per le sole avversità catastrofali;
– F, che comprende la garanzia per solo due avversità a scelta tra quelle di frequenza.
Accanto a queste vi sono altre due combinazioni (E) di tipo sperimentale, limitate a pochissimi prodotti (frumento e poco altro) che ancora non hanno un grande riscontro da parte degli agricoltori.

Le polizze assicurative coprono i danni di mancata resa quanti-qualitativa. Pertanto è compensata, la perdita di produzione causata dall’effetto delle avversità sopra menzionate, calcolato come differenza tra la resa potenziale (resa assicurata) e quella ottenibile, mentre il danno di qualità è generalmente un danno convenzionale, ovvero vengono applicati dei coefficienti di riduzione di peso in funzione della manifestazione del danno. Il danno complessivo sarà rappresentato dal danno di quantità sommato al danno di qualità (calcolato sul residuo del primo).
In caso di sinistro le compagnie risarciscono l’agricoltore entro dicembre. Il risarcimento sarà rappresentato dal prodotto dell’aliquota (procento) di danno stimato dal perito applicato al valore risarcibile, detratta l’aliquota di franchigia e di altri elementi (tipo lo scoperto) se previsti dal contratto sottoscritto.
Agli agricoltori che sottoscrivono coperture assicurative viene corrisposto un contributo pubblico a parziale copertura del premio fino al 70% della spesa ammessa, che nel caso di coloro che si assicurano per la prima volta, ovvero coloro che non hanno sottoscritto polizze nei cinque anni precedenti (identificati mediante CUAA), è garantito sulla spesa effettiva. Negli altri casi la spesa ammessa è rappresentata dal costo medio di una determinata tipologia di polizza calcolato per ogni prodotto/comune, su quest’ultimo viene calcolato il contributo fino al 70%.
In base ai dettami del PGRA l’adesione allo strumento assicurativo per essere agevolata deve avvenire entro un lasso di tempo ben determinato in funzione della ciclo delle colture (tabella 2).
Un aspetto determinante per un buon funzionamento della polizza è centrare la produzione assicurata che non deve essere né superiore né inferiore alla resa attesa, ovvero la resa abitualmente ottenuta in quel determinato appezzamento. Da questa campagna con l’introduzione dello standard value (SV), un elemento di forte semplificazione, si risolve il problema della differenza tra resa attesa e resa per la quale veniva riconosciuto il contributo ovvero la resa media riportata nel Piano assicurativo individuale (Pai). Con l’introduzione dello SV un agricoltore può assicurare la produzione attesa senza avere sorpresa nel riconoscimento del contributo in quanto da questa campagna è assegnato in base al valore standard, stabilito per ogni tipologia di prodotto assicurabile. Stabilito lo SV, stabilita la resa attesa per stare nel valore standard in fase di messa in copertura, l’agricoltore può modulare il prezzo, il che semplifica anche la fase di erogazione del contributo anche perché sono azzerati i controlli, con la solo eccezione della verifica della superficie assicurata, che per ogni prodotto deve essere tutta quella presente nel fascicolo aziendale.
Qualora l’assicurato intenda adottare un valore superiore allo SV, lo può fare, in questo caso prima dell’erogazione del contributo è necessario che si dimostri sia la resa assicurata sia il prezzo adottato che rappresenti un valore medio ( secondo il criterio della media olimpica, media degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque eliminando il più alto ed il piu basso) con documentazione probante. Nel caso in cui l’assicurato non fosse nelle condizioni di giustificare il valore assicurato, la spesa ammessa sarà ricondotta a quella del valore standard.

Autore: Francesco Martella Dottore Agronomo, CESAR Perugia

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