Vendita diretta. Ancora dubbi sui prodotti acquistati da terzi
Le importanti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 alla disciplina amministrativa della vendita diretta dei prodotti agricoli, hanno lasciato più dubbi di quelli che presumibilmente il legislatore avrebbe voluto definire. Prima dell’intervento normativo, le correnti di pensiero in merito alla possibilità per l’imprenditore agricolo di vendere prodotti non direttamente provenienti dalla sua attività, erano diverse.
La prima, la più “liberista”, riteneva che non vi fossero limiti alla tipologia dei prodotti vendibili. La seconda linea di pensiero, immaginava che la vendita di prodotti acquistati da terzi dovesse riguardare prodotti rientranti nel medesimo settore merceologico di quelli prodotti in azienda e comunque oggetto di manipolazione o trasformazione. La terza linea di pensiero infine, ammetteva la possibilità di rivendere prodotti acquistati da terzi, anche senza interventi di manipolazione e trasformazione, purché appartenessero al medesimo comparto produttivo di quelli prodotti in azienda. Unica limitazione unificante tra le tre linee di pensiero la prevalenza, in termini di ricavi, delle proprie produzioni rispetto ai prodotti acquistati, prevalenza espressamente prevista dalla norma.
Negli anni successivi all’emanazione della legge di riforma della vendita diretta (articolo 4 del D.lgs 228/2001 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo), sia il Ministero dello Sviluppo Economico che il Consiglio di Stato, sono più volte intervenuti, dando una loro interpretazione. Il Ministero ha ammesso la possibilità di vendere anche prodotti alimentari oggetto di un ciclo industriale di trasformazione; il Consiglio di Stato ha consentito la vendita anche di beni non derivanti dall’agricoltura, purché “strettamente connessi” con l’attività agricola già esercitata (stesso comparto agronomico).
La legge di bilancio 2019 consente adesso all’imprenditore agricolo la possibilità di commercializzare anche prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi dal proprio, a condizione però, che siano acquistati direttamente da altre imprenditori agricoli. L’introduzione dei “prodotti alimentari” ha ampliato enormemente il perimetro della natura dei prodotti acquistabili e cedibili: per prodotti alimentari si deve infatti intendere qualsiasi sostanza o prodotto destinato all’alimentazione umana. Ma quale è la definizione di “comparto agronomico”? Non esiste una definizione puntuale, anche se i più e tra questi chi scrive, propendono per ricondurlo al più definibile concetto di settore merceologico.
Adesso la sintesi del perimetro entro il quale l’imprenditore agricolo può, amministrativamente parlando, beneficiare delle agevolazioni allo stesso riservate dall’articolo 4 del citato Decreto legislativo 228/2001: in aggiunta alle proprie produzioni di prodotti agricoli ed alimentari, l’imprenditore agricolo può acquistare da chiunque e rivendere direttamente prodotti appartenenti al medesimo settore merceologico delle proprie produzioni; se i prodotti acquistati non rientrano nel medesimo settore merceologico, devono essere acquistati da altri imprenditori agricoli. Resta ferma la limitazione dei ricavi ottenuti dalla cessione di tali prodotti che non devono superare quelli ottenuti dalla cessione dei propri.