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SICUREZZA SUL LAVORO

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La conversione del decreto legge emanato nello scorso autunno ha riportato alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro e del contenimento degli infortuni.
Una lotta impari, che sta trovando nuove forme e nuovi strumenti, diversi dalla sola emanazione di nuove norme: l’ultimo intervento del legislatore si fonda sul potenziamento della formazione dei soggetti
coinvolti e questo è un segnale positivo.


Il fatto che in Italia si siano dovute aggiungere altre disposizioni, rispetto a quelle di derivazione
comunitaria, non significa che siamo più indietro degli altri; le nostre imprese hanno piccole dimensioni che rendono difficile dotarsi di una struttura aziendale adeguata.
Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza – datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili della prevenzione, rappresentanti dei lavoratori, tecnici – evocano un ambiente industriale, diverso da quello agricolo, dove spesso l’imprenditore lavora a fianco dei dipendenti.
Quando gli ispettori del lavoro constatano qualche mancanza, non possono fare altro che applicare le sanzioni di legge, pur rendendosi conto che un’impresa individuale con una manciata di operai stagionali fatica a seguire le stesse regole di uno stabilimento industriale.


Non è solo questione di organizzazione, ma anche di costi: se lo stesso ortaggio o frutto costa più di
quello prodotto dove ci sono regole meno severe, l’azienda non può sopravvivere.
Questo spiega i timori che accompagnano gli accordi di libero scambio: senza precise garanzie sui criteri di reciprocità, chi non è più competitivo potrebbe pensare di risparmiare sul rispetto delle regole, vanificando gli sforzi per il progresso sociale e per la tutela dei lavoratori.
La sicurezza non si esaurisce nell’adempimento di norme formali, ma come processo per eliminare le criticità, per aumentare il livello di protezione, per studiare ed applicare soluzioni, anche al di là degli obblighi diretti, trasformandosi in un percorso di cultura personale e aziendale.
I principi generali restano sempre validi, ma devono essere applicati in relazione alle condizioni di lavoro peculiari dell’azienda, nella consapevolezza di quanto sia complessa l’agricoltura.


Esistono infatti profonde differenze fra le imprese, a seconda di come è organizzato il lavoro, che può essere interamente manuale o completamente meccanizzato, con tutte le scale intermedie.
C’è chi lavora a contatto diretto (o potenziale) con organi in movimento, con sorgenti di rumore o
vibrazioni, con fonti di contaminazione chimica o biologica, o esposto agli agenti atmosferici; senza
parlare della movimentazione di carichi o dei movimenti ripetitivi.
Ma c’è anche chi lavora in posizione protetta dai rischi chimici e fisici, in atmosfera climatizzata e non soggetti a sforzi misurabili, come le imprese specializzate nella meccanizzazione agricola, che rischiano assai meno degli altri.
Sarebbe auspicabile che il legislatore ne tenesse conto, in sede di applicazione delle leggi sulla tutela del lavoro, ed in particolare degli adempimenti di carattere documentale.

Articolo di CAI Agromec

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