Scopriamo quali sono le differenze tra affitto e comodato agrario

l titolare di un terreno agricolo può decidere di concederlo in affitto oppure in comodato.

La scelta tra i due istituti giuridici dipende dall’intento effettivamente perseguito dal proprietario del fondo rustico, avendo l’affitto ed il comodato agrario due differenti cause: l’uno è teso alla concessione in godimento del fondo per assicurarne la gestione produttiva a fronte di un corrispettivo; l’altro, al contrario, è finalizzato ad attribuire l’uso, sostanzialmente gratuito, del bene per un determinato periodo o fintanto che permane una specifica necessità.

Il concetto di gratuità, proprio del comodato, non è, tuttavia, incompatibile con la corresponsione al comodante di una somma di denaro, purché la stessa non assurga a corrispettivo del godimento del bene. Si pensi, ad esempio, alla periodica corresponsione al comodante di un importo di modico valore a titolo di rimborso spese.

La distinzione tra affitto e comodato è stata sottoposta al vaglio della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Udine che, con la Sentenza del 30 marzo 2018, n. 407, ha precisato che occorre aversi con riguardo alla reale intenzione delle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto.

I giudici di merito, in quell’occasione, sono stati chiamati a pronunciarsi circa la qualificazione giuridica da assegnare ad una convenzione, la quale stabiliva che il precedente contratto di affitto dovesse considerarsi definitivamente risolto per intervenuta disdetta della proprietà e dovesse ritenersi sostituito dal predetto accordo, con cui lo stesso terreno agricolo veniva concesso all’originario affittuario a titolo di comodato precario.

La necessità di interrogarsi sulla giusta qualifica da attribuire alla predetta convenzione traeva origine dal fatto che, nel momento in cui il proprietario del terreno, dopo qualche anno, aveva avanzato richiesta di restituzione del bene, il comodatario si fosse rifiutato di restituirlo, adducendo che non si trattasse di comodato bensì di affitto agrario di durata quindicennale. A sostegno della propria eccezione, il presunto comodatario sosteneva come lo stesso avesse sempre corrisposto un importo pari a quello del canone precedentemente versato in pendenza di affitto, così che la convenzione doveva considerarsi una novazione del precedente rapporto agrario intercorso tra le parti.

Il Tribunale di Udine ha basato la sua decisione proprio sul fatto che il valore dell’importo periodicamente corrisposto dal presunto comodatario fosse dichiaratamente pari a quello in precedenza versato a titolo di canone di affitto.

Né dalla lettura testuale della convenzione potevano evincersi elementi da cui desumersi che detta somma venisse corrisposta a titolo di rimborso spese. Detto in altri e più chiari termini, la somma di denaro periodicamente versata dal presunto comodatario doveva essere qualificata quale corrispettivo della concessione in godimento del bene.

Sulla base di questo ragionamento logico, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la convenzione tra le parti dovesse qualificarsi come contratto di affitto di fondo rustico e non quale comodato. Le pattuizioni applicate dalle parti in deroga alla normativa in materia di contratti agrari, a sua volta, non potevano trovare applicazione essendo mancata l’assistenza e la sottoscrizione dell’atto da parte delle rispettive associazioni di categoria.

La convenzione è stata, pertanto, riclassificata come contratto agrario della durata di quindici anni e la domanda attorea del proprietario del fondo, volta ad ottenerne l’immediata restituzione, è stata conseguentemente respinta per i motivi sopra esposti.

In conclusione, qualora il proprietario del bene intenda stipulare un contratto di comodato precario, che comporta la possibilità per lo stesso di entrare nuovamente nella disponibilità del bene a semplice richiesta, è importante che l’eventuale somma richiesta a titolo di rimborso spese sia di modico valore ed in alcun modo equiparabile ad un canone di affitto.

Stefania Avoni, avvocato

Fonte: Consulenza Agricola

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