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Reddito di Emergenza: dal Decreto Sostegni, tre mensilità in più

Il Decreto Sostegni dispone l’erogazione automatica di tre mensilità aggiuntive a chi già percepiva il Reddito di Emergenza (REM).

Le tre mensilità verranno erogate su richiesta anche a quei contribuenti che hanno terminato i periodi di disoccupazione Naspi o Dis-Coll. Il REM “aggiuntivo” ammonta ad un importo variabile da 400 a 840 euro mensili

a) residenza in Italia del richiedente all’atto della richiesta;

b) possesso nel mese di febbraio 2021, di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM;

c) possesso di un valore ISEE inferiore a € 15mila;

d) patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a € 10mila, incrementato di € 5mila per ogni componente successivo al primo, fino al massimo di € 20mila. Il massimale può essere incrementato di ulteriori € 5mila per ogni componente il nucleo familiare in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo Covid di € 2.400 disposto dal Decreto Sostegni.

Per i nuclei familiari che abitano in un immobile in locazione, la soglia di reddito familiare di cui al precedente punto b), è aumentata di 1/12 dell’importo annuo della locazione.
Sono esclusi dal REM i nuclei familiari all’interno dei quali, almeno un componente:

a) è titolare di pensione diretta o indiretta;

b) è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all’importo del REM;

c) è percettore del Reddito di Cittadinanza.

Non possono richiedere il REM le persone che si trovano in stato detentivo e per tutta la durata della pena, coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica.

Come citato in premessa, il Decreto Sostegni ha allargato la platea dei beneficiari del REM per tre mensilità, consentendo di ottenerlo anche a chi ha terminato di percepire l’indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll nel periodo primo luglio 2020/28 febbraio 2021 ed ha un valore ISEE non superiore a € 30mila. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile2021.

Il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

a) non deve aver ottenuto l’indennizzo Covid di € 2.400 previsto dal Decreto Sostegni;

b) non deve essere percettore del Reddito di Cittadinanza;

c) al 23 marzo 2021, non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

d) non deve essere titolare di una pensione diretta o indiretta.

Fonte Dimensione Agricoltura aprile 2021