Sono disponibili i risultati dell'indagine che Assosementi conduce annualmente tra le ditte che operano nel comparto delle colture ortive da seme

Rame e sementi: il Mipaaf chiarisce in tre note alcune richieste

L’Ufficio Agricoltura Biologica del MIPAAF ha redatto e reso pubbliche tre differenti noteriguardanti i temi del rame e delle sementi:

La prima nota passata in rassegna è la n. 269556 dell’11 giugno 2021, relativa alla “Richiesta di chiarimento sull’esclusione dal campo di applicazione del D.M. 309/2011 dei materiali di propagazione vegetativa e delle sementi destinati alla coltivazione”.

La nota concorda con l’esclusione dei prodotti sopra citati dal campo di applicazione del Decreto, sulla base delle considerazioni avanzate dalla fonte normativa del Decreto stesso e del Reg. (CE) n. 396/05 e Reg. n. 834/2007.

La nota successiva è la n. 269583 dell’11 giugno 2021, fa riferimento al D.M n. 15130 del 24 febbraio 2017/circolare applicativa e all’obbligo per l’utente “di ordinare il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione”.

La nota specifica il riferimento all’erba medica ed al trifoglio alessandrino, inserite in “Lista rossa” in ambito della Banca Dati Sementi Biologiche e definisce che: il tempo utile entro il quale l’utente deve dimostrare di aver attivato contatti per ordinare la semente biologica da utilizzare successivamente alla data dell’1 gennaio 2022 è stabilito alla data del 31 luglio 2021.

Gli operatori biologici con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 31 luglio 2021possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi biologiche soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel sistema informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 31 luglio 2021.

Per quelli con notifica di attività biologica, alla data del 31 luglio ’21, in qualsiasi stato antecedente allo stato di “pubblicata” (es. “rilasciata”, “idonea” ecc.) non si applicano le disposizioni sopra citate.

Gli Organismi di controllo sono tenuti ad effettuare accurate azioni di verifica, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 15130/2017.

La terza ed ultima nota è la n. 269617 dell’11 giugno 2021, riguardante le modalità di calcolo del rame utilizzato, pari al massimale di 28kg per ettaro in sette anni, così come stabilito dal Reg. UE n. 1981 del 13 dicembre 2018, con riferimento particolare ai soli apporti tramite prodotti fitosanitari oppure anche agli apporti tramite fertilizzanti.

La nota ribadisce la necessità di un appropriato “documento giustificativo” che attesti l’esigenza di ricorrere a concimi ed ammendanti o a prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie nelle unità di produzione biologiche.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del rame utilizzato, conferma l’autorizzazione di impieghi che comportino un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Specifica che le quantità autorizzate, non superino quelle minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull’ambiente.

Il calcolo sull’apporto del rame da altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, è demandato agli Stati membri, qualora l’informazione sia disponibile.

Fonte: Sinab

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