Psn, varato il nuovo DM Riconversione e ristrutturazione dei vigneti
Il Ministero ha adottato il decreto n. 646643 del 16 dicembre 2022 che definisce, a decorrere dalla campagna 2023/2024, le modalità attuative dell’intervento relativo alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) nel quadro del nuovo Piano strategico nazionale (PSN) adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.
Possono accedere all’aiuto le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro i quali detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
Più precisamente, rientrano tra i richiamati beneficiari:
- Gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- Le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
- Le cooperative agricole;
- Le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
- la riconversione varietale, che consiste:
nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- la ristrutturazione, che consiste:
nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento.
Sono escluse dalle azioni ammissibili l’ordinaria manutenzione e il rinnovo normale dei vigneti ovvero il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
Nei casi in cui si effettuino la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
- mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;
- con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
Si evidenzia che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Tali superfici minime possono essere derogate dalle Regioni e PA nei rispettivi bandi.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
Compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento.
Tale compensazione può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto;
Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
Tale contributo è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica è facoltà del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha. Tale livello massimo di contribuzione è elevabile a 22.000 €/ha o a 24.500 €/ha nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle Regioni e PA con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri ovvero pendenza del terreno superiore a 30%; altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni; viticoltura delle piccole isole.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo il collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.
Fra le novità della nuova programmazione, segnaliamo l’introduzione di una quota, pari al 20% del plafond assegnato annualmente su base regionale, riservata all’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici e dei vigneti eroici. Qualora non impegnati, tali fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Con riferimento, invece, al reimpianto per motivi fitosanitari – cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente – la nuova programmazione riserva una quota del 15% dei fondi assegnati annualmente su base regionale per l’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Al momento, la fitopatia individuata nel decreto è la flavescenza dorata.
Il termine per la presentazione della domanda all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio è il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo modalità che saranno stabilite da Agea, d’intesa con le Regioni e le PA.