Pillole fiscali: IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura

L’agricoltura è un’attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili, oltre a svolgere un’azione di presidio del territorio. Per questi motivi le società agricole possono beneficiare di uno speciale regime di tassazione. In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

● alle attività agrarie come la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l’allevamento di animali;

● alle attività agrarie connesse, come:
1. la manipolazione;

2. la conservazione;

3. la trasformazione;

4. la commercializzazione;

5. la valorizzazione del terreno o del territorio.

● alle attività di produzione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni identificati dal DM 13 febbraio 2015, che ben identifica i prodotti ritenuti agricoli. Vengono infine ritenute attività agricole connesse anche quelle non svolte direttamente sul terreno, purché rientranti nei prodotti identificati dal predetto DM 13 febbraio 2015.

Lo stato delle cose

Misure introdotte in merito alla fiscalità agricola:

● Il decreto legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), ha messo a regime l’entità della rivalutazione dei terreni nella misura del 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016;

● è stata prevista l’esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 per i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

● è stata prevista l’esenzione IRAP per tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica, che siano questi imprenditori individuali o società, e anche cooperative.

Sono infatti soggette all’imposta IRAP le attività, che hanno sempre scontato l’aliquota ordinaria al 3,9%, di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse. La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto quindi l’esenzione dell’imposta IRPEF, per l’anno di imposta 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si prevede in particolare che, con riferimento al 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L’IVA in agricoltura

Per quanto riguarda l’IVA, ai sensi del comma 6 del dell’articolo 34 del DPR n. 633/1972, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro complessivi nell’anno, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale IVA, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ricevute ed emesse.

Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia di 7 mila euro complessivi nell’anno, è previsto un regime speciale per i produttori agricoli, salva restando l’opzione del contribuente per l’applicazione del regime ordinario.

In sintesi, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall’imposta IVA dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, e dell’imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.

Gli ultimi provvedimenti

Numerosi sono gli interventi di natura fiscale inseriti nelle leggi di bilancio che sono state approvate nel corso delle precedenti legislature e nella presente. In particolare evidenziamo che:

● sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina;

● è stata estesa l’IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane;

● è stata prevista un’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;

● è stata ridotta l’accisa sulla birra;

● è stata riformata la disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee;

● è stato equiparato il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola;

● è stata prevista una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura, introducendo la possibilità di calcolare il reddito applicando un coefficiente di redditività del 5%, e alle spese per colture arboree, con l’incremento del 20% della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

Fonti: leggiillustrate.it

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