Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023: fissate le date di scadenza

Definiti modalità e termini del Piano di gestione dei rischi in agricoltura. E’ stato pubblicato dall’Agea il decreto relativo agli interventi ex ante per la campagna 2023. Possono accedere al contributo pubblico i premi delle polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali, animali, strutture aziendali e allevamenti.

Il decreto indica le tipologie assicurative: polizze che coprono l’insieme delle avversità e cioè catastrofali, di frequenza e accessorie; polizze che coprono le avversità catastrofali, e almeno un’avversità di frequenza ed eventualmente quelle accessorie, polizze che coprono almeno due avversità catastrofali ed eventualmente quelle accessorie. E infine le polizze sperimentali.

Le polizze che coprono le avversità atmosferiche assicurano anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie. Il sostegno è concesso solo per le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiore al 20% di quella media annua. Per le polizze sperimentali le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato.

Per assicurare le strutture aziendali le polizze devono obbligatoriamente comprendere grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia e gelo a cui si aggiungono quelle facoltative.

Per quanto riguarda le polizze per allevamenti e produzioni animali, il decreto precisa che i costi di smaltimento delle carcasse sono coperti solo se nelle polizze sono comprese tutte le cause di morte. Le coperture per mancato reddito e abbattimento forzoso sono garantite solo per polizze che comprendono tutte le epizoozie.

Anche per gli allevamenti valgono le polizze che coprono perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua. Per le polizze sperimentali si sale al 30% della produzione.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle polizze i termini sono: entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverili e per le colture permanenti, entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura, entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti.

Per le polizze mutualistiche i termini fissati dal decreto sono: 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e permanenti, 30 giugno per le colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura, 15 luglio per colture a ciclo estivo, secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti.

Fonte: Il Punto Coldiretti

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