Misure fitosanitarie obbligatorie per ridurre diffusione di Xylella

Circolare n. 1 del 28 marzo 2023

Il Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” (D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022) prevede, tra le misure fitosanitarie obbligatorie utili a ridurre la popolazione del vettore (Philaenus spumarius) di Xylella fastidiosa, le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature).
Alla luce del monitoraggio del vettore svolto dall’Osservatorio fitosanitario, nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare l’insetto Γ¨ prossimo al raggiungimento del 4Β° stadio giovanile e, pertanto, occorre eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile.

Di seguito si riporta l’elenco dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare.

Carosino – Mola di Bari – Polignano – Carovigno – Monopoli – Pulsano – Cellamare – Monteiasi – Roccaforzata – Faggiano – Montemesola – Rutigliano – Fasano – Monteparano – San Giorgio lonico – Grottaglie – Noicattaro – Statte – Leporano – Palagianello – Taranto – Massafra -Palagiano

Nelle aree in cui Γ¨ difficile o impossibile l’accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi
strada/banchine/rotatorie, si puΓ² intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d’impossibilitΓ  d’intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai seguenti soggetti.

  • proprietari/conduttori di terreni agricoli;
  • Β proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attivitΓ  agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.Igs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato β€œOrientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57″.
La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

  • aree protette;
  • macchia mediterranea;
  • boschie pinete.

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate nell’area sottostante la pianta dell’olivo.
Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall’Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l’ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
Il termine ultimo previsto dal richiamato Piano d’azione per i comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare Γ¨ differito al 24 aprile 2023.

Il Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario
Dott. Salvatore Infantino

Osservatorio Fitosanitario
Lungomare Nazario Sauro, 45. – 70121 Bari – Tel: 080 5405254
pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Potrebbe interessarti anche...