Maggiorazione dell’assegno unico per i lavoratori agricoli autonomi

Con il Messaggio n. 1714 l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’assegno unico e universale per i figli a carico diventato operativo dal 1° marzo scorso che si concretizza in un contributo mensile a favore dei nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Il Messaggio in particolare si focalizza su una serie di questioni tra cui il riconoscimento della maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore a favore dei genitori entrambi lavoratori.

Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee di 40.000 euro. La maggiorazione vale per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Sono compresi anche gli importi percepiti con Naspi e Dis-Coll al momento di presentazione della domanda.

L’Inps specifica inoltre che la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. E fa riferimento all’articolo 32 del Tuir secondo cui “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso”. Ricordando che secondo gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate “il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli)” e considerato “che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole”, secondo l’Istituto di previdenza i lavoratori agricoli autonomi possono essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori. Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è riconosciuta se le attività svolte sono coperte da contribuzione annuale.

Sono previste maggiorazioni anche in relazione alla numerosità del nucleo familiare. Per ogni figlio successivo al secondo infatti l’importo è rafforzato per una quota di 85 euro, in misura piena con un Isee pari o inferiore a 15mila euro che si riduce gradualmente.

Per nuclei familiari con quattro o più figli è previsto un forfait di 100 euro mensili per nucleo.

Per i figli maggiorenni l’assegno è riconosciuto fino al compimento dei 21 nel caso in cui

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

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