L’avvocato Gabriele Romagnuolo ci spiega il concetto di “agricoltore attivo”
Quante volte i produttori agricoli, nei propri CAA di appartenenza, hanno sentito parlare del concetto di agricoltore attivo?
Chi è l’agricoltore attivo? Quali sono i requisiti soggettivi che un produttore deve soddisfare per vedersi riconosciuto pacificamente i pagamenti?
L’agricoltore attivo (active farmers) è un concetto nuovo, introdotto dalla Pac 2015 – 2020.
Il produttore agricolo per vedersi riconosciuti, e quindi pagati, i benefit economici derivanti dalla PAC ed inseriti nei fondi FEAGA e/o fondi FEASR deve essere qualificato come agricoltore attivo.
Pertanto, per beneficiare dei pagamenti diretti o per proporre domande di sostegno tese allo sviluppo rurale, il produttore deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti requisiti.
- pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
- iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro;
- titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva;
- proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
- importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
- la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Il complesso di norme, nazionali e comunitarie, che definisco e specificano il concetto di agricoltore in attività, è stato riassunto nella Circolare Agea N.ACIU.2016.121 del 2016 che ha stabilito una sorta di vademecum sul punto.
L’art. 9 del regolamento UE 1307/2013, che ha introdotto tale concetto, definisce,poi, le cause di esclusione dal pagamento diretto stabilendo, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 2 lett.b), che le attività minime da svolgere sulle superfici agricole devono essere finalizzate al mantenimento delle stesse in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione.
Il rimando al concetto di idoneità al pascolo ed alla coltivazione ha convinto poco il legislatore italiano, a giusta ragione, che ha dovuto pertanto perimetrare meglio tale requisito soggettivo.
Allo stesso modo il paragrafo due continua stabilendo l’esclusione dal pagamento a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
Tuttavia, molto spesso, l’Organismo Pagatore rileva anomalie inensistenti in tal senso.
In un processo da me trattato, ancora oggi pendente, un produttore è stato posto in anomalia per inesistenza del requisito soggettivo analizzato.
Questo produttore, operando in una zona di montagna e ricevendo un premio inferiore ai 5.000, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto automaticamente tale requisito soggettivo; invece, in un momento successivo in cui avrebbe dovuto percepire nuovi titoli, in virtù di un contratto di trasferimento, s’è visto sottrarre i diritti all’aiuto che sono spariti dal proprio portafoglio per questa assurda anomalia.
In una situazione normale, con una telefonata e/o una istanza di rettifica, il produttore avrebbe dovuto vedersi risolta velocemente la questione.
Tre anni di contenzioso e la sentenza sembra ancora lontana.
Sarebbe opportuno che il concetto di attività fosse esteso anche al nostro organismo pagatore.
Autore: Avv. Gabriele Romagnuolo