La Commissione europea apre le porte alla fissazione dei prezzi minimi dei prodotti agricoli

La Commissione europea (CE) ha avviato una consultazione pubblica invitando tutte le parti interessate a commentare la sua bozza di proposta di linee guida su come progettare accordi di sostenibilità nel settore dell’agricoltura, utilizzando la nuova esclusione dalle regole di concorrenza dell’Unione europea (UE) introdotto durante la recente riforma della politica agricola comune (PAC).

L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta in generale gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza, come quelli tra concorrenti che determinano prezzi più elevati o quantità inferiori. Tuttavia, l’articolo 210 bis del Regolamento 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (‘Regolamento OCM’) esclude da tale divieto alcuni accordi restrittivi nel settore agricolo, quando tali accordi sono essenziali per raggiungere standard di sostenibilità.

Il progetto di linee guida mira a chiarire come gli operatori attivi nel settore agroalimentare possono progettare iniziative congiunte di sostenibilità in linea con l’articolo 210 bis.

A seguito del feedback delle parti interessate sul progetto di orientamenti, la Commissione li analizzerà attentamente e attuerà le modifiche necessarie al fine di rendere gli orientamenti in vigore entro l’8 dicembre 2023.

Ambito di esclusione

L’esclusione si riferisce solo agli accordi stipulati dai produttori agricoli, tra di loro o con altri attori attivi lungo tutta la filiera agroalimentare, come le aziende che forniscono input per la produzione, la distribuzione, il trasporto o l’imballaggio del prodotto. Non possono beneficiare dell’esclusione gli accordi conclusi esclusivamente tra operatori della filiera agroalimentare senza includere i produttori agricoli, anche quando l’accordo fa riferimento a un prodotto agricolo.

Obiettivi di sostenibilità ammissibili

Le Linee Guida chiariscono la portata degli obiettivi di sostenibilità perseguibili con gli accordi. Tali obiettivi sono stabiliti dall’articolo 210 bis del Regolamento OCM e possono essere suddivisi in tre categorie:

  1. tutela dell’ambiente;
  2. riduzione dell’uso di pesticidi e resistenza agli antimicrobici;
  3. salute e benessere degli animali.

Ad esempio, le Linee guida chiariscono che l’obiettivo della protezione ambientale include accordi per proteggere il suolo e migliorare la resistenza del suolo all’erosione, al fine di aumentarne la biodiversità o migliorarne la composizione.

Requisiti per gli standard di sostenibilità

Per beneficiare dell’esclusione, le parti devono concordare di adottare uno standard di sostenibilità superiore a quanto richiesto dal diritto comunitario o nazionale. Sebbene le Linee guida non stabiliscano un livello minimo di miglioramento che le parti devono raggiungere rispetto agli standard obbligatori, chiariscono che la valutazione dell’indispensabilità di tale miglioramento dovrà tenere conto del livello di restrizioni. Chiariscono inoltre che, se non esiste uno standard obbligatorio, un accordo di sostenibilità che ne adotti uno può comunque cadere nell’esclusione, purché l’accordo persegua uno degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis.

Individuazione delle restrizioni essenziali alla concorrenza

Le parti di un accordo di sostenibilità devono valutare se eventuali restrizioni alla concorrenza derivanti dal loro accordo siano essenziali per raggiungere lo standard di sostenibilità. Tale valutazione comprende quattro elementi:

  1. identificare gli ostacoli che impedirebbero alle parti di raggiungere autonomamente lo standard di sostenibilità e spiegare perché è necessaria la collaborazione;
  2. determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sul prezzo o sulla quantità);
  3. identificare la o le restrizioni essenziali alla concorrenza (ad esempio, un accordo sui prezzi può fissare il prezzo intero, stabilire un prezzo minimo o stabilire un sovrapprezzo);
  4. determinare il livello appropriato (ad esempio, l’importo del prezzo) e la durata della/e restrizione/i. Durante l’esecuzione di questo test

Ambito di intervento

Gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il diritto di sospendere o richiedere modifiche agli accordi di sostenibilità se ciò è necessario per evitare la preclusione della concorrenza o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune siano stabiliti dall’articolo 39 del TFUE sono in pericolo.

Potrebbe interessarti anche...