Esonero contributivo: le domande vanno presentate entro un mese
C’è un mese di tempo per presentare le domande per l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.
Con il messaggio n.3774, pubblicato il 4 novembre, l’Inps ha infatti comunicato che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Dal 4 novembre dunque, data di pubblicazione del messaggio, scattano i 30 giorni entro cui le imprese devono procedere all’inoltro delle richieste. Il messaggio del 4 novembre segue la circolare pubblicata l’8 settembre scorso con le istruzioni operative per accedere all’agevolazione.
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente (datore di lavoro) sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata; gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste dovessero risultare superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa, l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Entro 30 giorni dalla richiamata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento dell’eventuale contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato; i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno, invece, richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.