Ditta individuale o società semplice in agricoltura?
Ditta individuale o Società semplice? Spesso capita di porsi questa domanda all’inizio di un’attività agricola.
Tendenzialmente la maggior parte dei consulenti suggerisce l’apertura di una ditta individuale perché più semplice, sbrigativa ma soprattutto economica. Magari il più delle volte è cosi.
È opportuno, prima di scegliere la forma giuridica più idonea, valutare altri strumenti come la società semplice agricola, tenendo presente non solo le esigenze del momento, ma anche le prospettive di crescita.
L’avvio di una attività sotto forma di ditta individuale richiede l’apertura di una posizione presso l’agenzia delle entrate e in pochi giorni, con un esborso minimo, questa viene attivata.
L’ iter amministrativo quindi è praticamente concluso e si è pronti per avviare l’impresa.
Sorge spontaneo quindi domandarsi se sia possibile in alternativa partire con una forma più attuale di organizzazione giuridica e amministrativa.
Nel nostro ordinamento il legislatore ha normato la società semplice mettendo quindi a disposizione di coloro i quali svolgono alcuni tipi di attività uno strumento semplice nella gestione, economico ma molto efficiente.
La società semplice, ai sensi dell’articolo 2170 c.c. e seguenti, è una società non commerciale, destinata all’esercizio dell’attività agricola, delle libere professioni o per la formazione e gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari.
La costituzione è disciplinata da regole e criteri di massima semplicità.
Infatti per avviare una società semplice non è sempre necessaria la costituzione presso un notaio salvo nel caso in cui si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari.
Basta l’impegno reciproco dei soci a svolgere un’attività economica lucrativa non commerciale, contenuto in una scrittura privata registrata presso l’agenzia delle entrate, al pari di un semplice contratto di affitto.
Il passo successivo è l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio competenti per il territorio ove è ubicata la sede legale della società.
L’utilizzo della società semplice da la possibilità all’imprenditore agricolo di associarsi con uno o più soggetti che, apportando forza lavoro, beni o capitali, possano dare un importante contributo alla crescita e allo sviluppo dell’impresa.
Ulteriore vantaggio della costituzione di una società semplice è quello di creare una scissione tra il patrimonio dell’impresa e quello dell’imprenditore a titolo personale, infatti il debitore può chiedere al creditore di soddisfarsi preventivamente sul patrimonio della società, indicando su quali beni può agevolmente soddisfare le proprie ragioni creditorie.
La società semplice gode altresì degli stessi benefici riservati alla ditta individuale tra cui quelli fiscali previsti dal legislatore per i soggetti che esercitano l’attività agricola quali ad esempio: la tassazione sui redditi agricoli, l’acquisto di terreni e la finanza agevolata.
Sicuramente la società semplice, considerata l’evoluzione del sistema agricolo, è la soluzione più idonea per chi vuol creare un’azienda dinamica e pronta a recepire le sfide che i mercati globali lanciano quotidianamente alle imprese.
Avv. Francesco Chieco
Cultore della materia in diritto commerciale presso l’università L.U.M. Giuseppe Degennaro
imprenditore agricolo