Disoccupazione Agricola: requisiti, tempi e modalità di erogazione
La disoccupazione agricola è una prestazione economica erogata dall’INPS e copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori agricoli nell’anno precedente a quello della domanda .
L’indennità è rivolta a
- i operai agricoli a tempo determinato (OTD),
- i operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte dell’anno,
- i piccoli coloni, i compartecipanti familiari
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Per ricevere tale indennità occorre aver lavorato 102 giornate nel biennio precedente alla domanda essendo regolarmente iscritto nei relativi elenchi anagrafici.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione e determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L’interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l’importo è pari a
- 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al
- 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI
Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale.
Una novità importante che rideterminerà gli importi della stessa prestazione attualizzandoli in base all’andamento della contrattazione collettiva di settore.