Decreto Sostegni nel comparto agricolo, approfondimento a cura dell’Avv. Gabriele Romagnuolo
Il nuovo decreto Sostegni n. 41/2021 varato dal Governo Draghi ha esteso la portata applicativa dell’art. 16 bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto ristori) anche per la mensilità di gennaio 2021.
La norma di cui sopra prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende e gli imprenditori autonomi, coltivatori diretti appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con i codici ATECO elencati all’allegato 3 del citato decreto.
In buona sostanza gli attori produttivi del settore agricolo sono dispensati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la mensilità di gennaio 2021 ed in tale sgravio non rientrano i contributi ed i premi dovuti all’INAIL.
Pertanto il nuovo decreto Sostegni ha prorogato gli effetti dell’esonero contributivo anche per la mensilità di gennaio 2021 ed ha confermato, altresì, l’ampliamento anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive.
Inoltre, in materia di aiuti di Stato si prevede che l’esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato come definita in particolare del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Tale statuizione inserita nella lettera b del comma 2) della predetta norma mira ad armonizzare il quadro degli interventi economici a livello europeo ed in tale contesto deve essere inserita la norma in analisi.
Pertanto abbiamo una efficacia della norma che mira ad abbattere il carico contributivo per la mensilità di gennaio 2021 con un intervento economico inserito in un più vasto quadro temporaneo previsto dalla comunità europea per arginare gli effetti economici del Covid 19.
Infine l’Inps con il messaggio n. 4353 ha fornito chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 riguardo all’esonero della quota di contribuzione delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’Istituto evidenzia che la sospensione contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comporta che l’assenza del versamento, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco provvisoriamente indicati nel messaggio n. 3341/2020 e confermati nell’elenco allegato al Decreto interministeriale.
E’ bene ricordare che il diritto a tali agevolazioni è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.