Dal Ministero arrivano le linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio portale il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 recante Linee Guida sulletichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le linee guida sono disponibili nella versione italiana e in quella inglese.

Il decreto è stato emanato ai sensi dell’art. 219 del Codice dell’ambiente (commi 5 e 5.1.), in base al quale “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.”

Ai sensi dell’art. 261, comma 3, del citato Codice dell’ambiente, nello stabilire le sanzioni pecuniarie, si prevede che “chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro”.

I predetti obblighi possono essere assolti anche ricorrendo a strumenti digitali, come già indicato dal Ministero della Transizione ecologica (MiTE), con propria circolare n. 52445 del 17 maggio 2021, poi confermato dall’art. 1, comma 3, del citato decreto 28 settembre 2022 e ripresi nella pagina 19 delle linee guida.

L’operatività depredetti obblighi decorrerà dal prossimo 1° gennaio 2023. L’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del Codice dell’ambiente fino al 31 dicembre 2022, ha anche previsto che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.In ordine a tale ultimo aspetto, le linee contengono alle pagine 40-41 una serie di chiarimenti e indicazioni operative, anche con riferimento ai prodotti importati.

Ecco le Linee guida in inglese.

Fonte: FederVini

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