Cosa sono i “voucher” e come si utilizzano in agricoltura?

Con il termine voucher, in ambito lavorativo, s’intendono i “buoni” di pagamento per prestazioni di lavoro occasionali o accessorio, svolto in modo discontinuo, al di fuori di un normale contratto. 

In agricoltura, questo metodo di contratto è molto utilizzato, soprattutto nei periodi dove ci si ritrova a svolgere o ad avere necessità di trovare personale per brevi periodi, come ad esempio avviene durante il periodo della vendemmia, dove le aziende agricole necessitano di un numero “x” di lavoratori per un periodo di breve durata e predefinito.

La nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionali è stata introdotta con l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. L’articolo 2-bis del c.d. decreto Dignità (decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) ha apportato, poi, delle modifiche normative. L’Inps, attraverso la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito tutte le indicazioni su questi strumenti e, con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, ha illustrato le novità introdotte dal decreto Dignità.

I voucher agricolo 2021 (PrestO),non possono essere utilizzati nel caso in cui il lavoratore rientri nelle seguenti categorie:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. studenti di età inferiore a 25 anni;
  3. disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) all’ANPAL;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel settore agricolo, il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non può essere comunque inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative e la prestazione non può durare più di 10 giorni.

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