Brevetti ed obblighi contrattuali. No a visioni “estremiste”
L’affaire royalty per le privative vegetali continua ad arricchirsi di nuovi capitali. Come avevo scritto sia su Foglie che sul Corriere Ortrofrutticolo la sentenza dai più definitas “storica” non si è pronunciata sulla legittimità del vincolo contrattuale (oggetto della controversia), bensì ( uso il virgolettato dell’avvocato difensore Costantino) “Oggetto del giudizio in Cassazione è stato lo scrutinio della legittimità della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale. Infatti, la Corte d’appello di Milano non si è pronunciata nel merito del vizio contrattuale lamentato ma si è arrestata prima e, con una decisione in rito, ha dichiarato l’inammissibilità del motivo”.
Ciò non toglie la portata della sentenza che all’epoca ha, di fatto, innescato una esigenza: una riflessione più approfondita sulle ragioni delle due parti coinvolte: il breeder che ha investito capitali nel tutelare, anche commercialmente, la varietà oggetto di privativa (e come lo si può fare se non normando la dinamica commerciale?); dall’altra le ragioni di chi produce rischiando capitali propri e che ha il diritto ad una giusta remunerazione in rapporto al rischio di impresa. E’ questo il nocciolo della questione: come si può tutelare in modo equilibrato ed armonico i diritti sui rischi d’impresa delle due controparti?
Da allora il clima non si è per niente disteso ed anche durante la LUV ho avuto modo di ascoltare interpretazioni estremiste nella lettura della querelle, una visione “rivoluzionaria” che si scontra con il mondo del diritto.
Oggi ancora di più lo affermo con forza, apprendendo della notizia diffusa dalle controparti in giudizio che ricorrevano per eludere/rispettare alcuni vincoli contrattuali per la coltivazione, la raccolta e la vendita di uva da tavola Sun World.
I coltivatori hanno rivendicato il diritto di commercializzare le uve del marchio AUTUMNCRISP al di fuori della rete di distributori autorizzati di Sun World sulla base di una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana nel caso “Miglionico”.
Secondo l’azienda californiana, nonostante la sentenza nel caso Miglionico, il Tribunale di Bari (sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale) avrebbe respinto le azioni legali dei coltivatori ed avrebbe ribadito i loro obblighi contrattuali di utilizzare la rete di distributori autorizzati di Sun World, ordinando a Sun World di pagare le spese processuali, le parcelle degli avvocati e i danni.