Aiuti di Stato. Ecco cosa prevede il quadro temporaneo di crisi

Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), constata che tutta l’economia dell’UE sta subendo un grave turbamento. Per porre temporanea limitazione a questa situazione, il quadro prevede tre tipi di aiuti:

  • Aiuti di importo limitato: gli Stati membri possono introdurre regimi per concedere fino a 35.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisico. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e agevolati : gli Stati membri possono fornire i) garanzie statali agevolate per consentire alle banche prestiti di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e ii) prestiti pubblici e privati ​​a tassi di interesse agevolati.
  1. Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimiranno di premi agevolati bene da una riduzione rispetto al mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.
  2. Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati ​​alle imprese con tassi d’interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.
  • Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia: Gli Stati membri possono compensare le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l’impresa subisce perditempo di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici,

 

Il quadro temporaneo di crisi contribuirà a orientare il sostegno all’impatto, limitando al contemporaneo l’impatto negativo sulle condizioni di economia nel mercato unico.

Il quadro prevede quindi una serie di garanzie:

  • dovrebbe esistere un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi, che può tenere conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
  • la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia , che fa riferimento alle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo;
  • quando concedere aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero quindi aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile.

 

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. 

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